Un dubbio che sorge spesso e che deve trovare risposta: in quali casi, gli infortuni che avvengono in trasferta, sono paragonabili a quelli in itinere?
La soluzione arriva parzialmente dall'L’Art. 12 del D.Lgs 31/2000, nel quale viene specificato che l'infortunio viene tutelato se avviene nei seguenti casi:
- Nel tragitto casa-lavoro;
- Nel tragitto che collega più luoghi di lavoro;
- Nel tragitto percorso abitualmente dal lavoratore per andare dal luogo di lavoro al luogo in cui consuma i pasti (in assenza di una mensa aziendale).
Tuttavia, resta da chiarire il significato del termine "trasferta" per fare luce sulla questione. A fornire maggiori dettagli è il direttore generale di INAIL Giuseppe Lucibello che, con una circolare sulla tematica, entra nel dettaglio del problema.
Gli infortuni che hanno luogo in missione non sono omologabili a quelli occorsi in occasione di lavoro, né a quelli in itinere, sottolinea il direttore. La ‘trasferta’ ed ogni azione ad essa attinente, devono essere ritenute occasioni di lavoro e in quanto tali devono essere indennizzate. Ovviamente, se l’infortunio dovesse avvenire in trasferta ma durante lo svolgimento di attività non correlabili alla prestazione lavorativa, non potrebbe essere valutato come indennizzabile e, quindi, non verrebbe tutelato.